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Produturs

N alaciamënt é metü adöm da de plü cosć.
Chiló n ejëmpl por calcolé n implant da fontana renovabla:

DËRT FIS (99/08ARG-All.A art 6.6):
Por la domanda dal preventif por l'alaciamënt:

  • Pur Pot fina 6kW: 30 € + IVA 22% = 36,60 €
  • 6kW Pot 10kW: 50 € + IVA 22% = 61 €
  • 10kW Pot 50 kW: 100 € + IVA 22% = 122 €
  • 50kW Pot 100 kW: 200 € + IVA 22% = 244 €
  • 100kW Pot 500 kW: 500 € + IVA 22% = 610 €
  • 500kW Pot 1.000 kW: 1.500 € + IVA 22% = 1.830 €
  • Pot sura 1.000 kW: 2.500 € + IVA 22% = 3.050 €


CORISPETIF DE CONESCIUN (99/08ARG-All.A art 12.1):

A = CPA * P + CMA * P * DA + 100 (€) 

B = CPB * P + CMB * P * DB + 6.000 (€) 

olà che: 
CPA = 35 €/kW 
CMA = 90 €/(kW/km) 
CPB = 4 €/kW 
CMB = 7,5 €/ (kW/km) 
P= potënza dla conesciun dé dant dal coma 1.1., lëtra z) en kW
DA= destanza en linia d’aria dal punt de conesciun ala proscima cabina de destribuziun de basa o tenjiun mesana, en km
DB= destanza en linia d’aria dal punt de conesciun ala proscima cabina de destribuziun de tenjiun mesana o alta, en km

Plü informaziuns dal'autorité:

Con la Deliberazione 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (di seguito anche AEEGSI) ha imposto ai responsabili della gestione degli impianti di produzione di eseguire sui sistemi di protezione di interfaccia le verifiche dalla Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, dandone informativa al gestore di rete.

In particolare, tali verifiche devono essere effettuate:

• sui sistemi di protezione di interfaccia degli impianti di produzione connessi in media tensione aventi potenza superiore a 11,08 kW;

• sui sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione) degli impianti di produzione connessi in bassa tensione con potenza superiore a 11,08 kW; secondo le seguenti tempistiche:

a) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 agosto 2016: entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio; 

b) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:
i. il 31 marzo 2018;
ii. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
iii.5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto;

c)nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:
i. il 31 dicembre 2017;
ii.5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto;

d) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:
i. il 30 settembre 2017;
ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto.


Le suddette verifiche devono essere effettuate anche nel caso di sostituzione dei sistemi di protezione di interfaccia per guasto e/o malfunzionamento, dandone poi comunicazione al gestore di rete.
Qualora l’impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni - anche eventualmente dotate di più sistemi di protezione di interfaccia - con diverse date di entrata in esercizio, per la determinazione della data entro cui il titolare dell’impianto di produzione deve eseguire le prove sui sistemi di protezione di interfaccia, si dovrà far riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione.
In caso di mancata effettuazione delle verifiche, il gestore di rete provvede ad inviare un sollecito e, in mancanza di esecuzione delle stesse, ne dà comunicazione al GSE che provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti; il gestore di rete sospenderà altresì il servizio di connessione.
I titolari degli impianti di produzione dovranno inviare la comunicazione di avvenuta verifica e relativo verbale di prova a mezzo raccomandata, PEC o consegna diretta presso l’ufficio SEA.
Il testo integrale della Deliberazione 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016, è disponibile sul sito della AEEGSI al seguente link: 

Deliberazione 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016

Comunicazione di SEA S.C. ai sensi degli art.5.2 e 6.6. della delibera 84/2012/R/EEL destinata ai produttori MT-BT

Informativa sugli “Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”
In data 8 marzo 2012 è stata pubblicata sul sito internet dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas la deliberazione 84/2012/R/EEL “Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale” che definisce, tra l’altro, modalità e tempi di applicazione dell’allegato A.70 al Codice di Rete della soc. TERNA s.p.a. relativo alla “Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita”.
L’allegato A.70 è scaricabile nella sezione “Allegati al Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete” al seguente indirizzo web:

Le normativa regolatoria di riferimento per la misura è costituita dall’allegato A della delibera ARERA n. 88/07 e s.m.i e dall’allegato B della delibera ARERA n. 654/15 e s.m.i.
La normativa fa riferimento ai clienti che producono energia da impianti di generazione e li distingue tra produttore puro (regime di cessione totale) e produttore che opera in regime di cessione parziale o scambio sul posto.


Produttore puro
Il Produttore puro preleva solo la potenza assorbita dai servizi strettamente necessari al funzionamento degli apparati di produzione (servizi ausiliari).
Per il produttore puro (regime di cessione totale) è necessaria l’installazione di un contatore che misura l’energia immessa in rete.
A seconda della configurazione di impianto può essere necessario installare uno o più misuratori dell’energia prodotta.


Produttore con autoconsumo
Se il Produttore preleva energia dalla rete per l’alimentazione di autoconsumi diversi dai servizi ausiliari, si rientra nel regime di cessione parziale dell’energia prodotta o scambio sul posto.
In questo caso, il contatore che misura l’energia immessa coincide con il contatore che misura l’energia prelevata (contatore di scambio).
È sempre necessario installare uno o più contatori per la misurazione dell’energia prodotta da ciascun gruppo o generatore.


Misura dell’energia immessa in rete
Il servizio di misura dell’energia immessa in rete viene addebitato ai soli produttori puri, che operano in regime di cessione totale dell’energia.
L'onere dell'installazione e della manutenzione del misuratore dell’energia immessa è a carico:
- del gestore di rete (o Distributore) per impianti connessi in bassa tensione o per impianti connessi in media tensione con potenza nominale P≤ 20 kW: per il servizio il gestore di rete applica un corrispettivo definito da ARERA;
- del produttore per impianti di produzione di potenza nominale > 20 kW con tensione di connessione alla rete in media tensione: il produttore può scegliere se installare in
proprio il misuratore, o se richiedere il servizio al gestore di rete; in questo caso il corrispettivo del servizio è definito dal Distributore.
Nel caso di installazione in proprio del misuratore, questo per ragioni di qualità e sicurezza deve essere scelto tra i modelli approvati da SEA.
Il servizio di rilevazione, registrazione e validazione dei dati di misura viene svolto in ogni caso dal gestore di rete, il quale applica al produttore un corrispettivo definito da ARERA.


Misura dell’energia prodotta
Ai sensi della delibera ARERA 361/2023/R/EEL, sono tenuti all’installazione del misuratore dell’energia prodotta tutti gli impianti di produzione, eccetto quelli che soddisfano le seguenti condizioni:
- potenza nominale Pn ≤ 20 kW
- non sono sottoposti al regime delle accise
- accedono al mercato elettrico come unica unità produttiva
- non condividono il punto di connessione con altre unità produttive
- non accedono agli incentivi erogati da GSE che richiedono la misurazione dell’energia prodotta
L'onere dell'installazione e della manutenzione del misuratore dell’energia prodotta è a carico:
- del gestore di rete per impianti connessi in bassa tensione o per impianti connessi in media tensione con potenza nominale P≤ 20 kW: per il servizio il gestore di rete applica un corrispettivo definito da ARERA;
- del produttore per impianti di produzione di potenza nominale > 20 kW con tensione di connessione alla rete in media tensione: il produttore può scegliere se installare in proprio il misuratore, o se richiedere il servizio al gestore di rete; in questo caso il corrispettivo del servizio è definito dal Distributore.
Nel caso di installazione in proprio del misuratore, questo per ragioni di qualità e sicurezza deve essere scelto tra i modelli approvati da SEA.
Il servizio di rilevazione, registrazione e validazione dei dati di misura viene svolto in ogni caso dal gestore di rete, il quale applica al produttore un corrispettivo definito da ARERA.

Tl documënt n injunta el indiché les prescriziuns por coleghé n implant de produziun ala rëi dla cooperativa SEA: